Sei alla ricerca di un Validatore d’identità digitale, ma stai incontrando difficoltà nel reclutarlo? Ti sei affidato a società di selezione del personale, ma non hai avuto i risultati attesi?
In questo articolo ti spieghiamo chi è, in che panorama opera e di cosa si occupa tale figura e i vantaggi nel rivolgersi a Ricercamy quale partner nella ricerca e selezione di profili nel settore servizi.
Green Pass
Obbligo vaccinale e obbligo di possedere e di esibire il Green Pass sul lavoro sono i due strumenti adottati dal Governo per arginare la diffusione della pandemia da Covid-19 e consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative ed economiche fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza. Alla luce delle disposizioni emanate è il caso di evidenziare alcune casistiche e come queste devono essere affrontate da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo presente che la situazione è in progress e che nelle prossime settimane ci saranno ulteriori novità.
Il Green Pass sta entrando prepotentemente nelle nostre vite. Ciò, ad avviso di chi scrive, permetterà di escludere le chiusure di molte attività produttive come, purtroppo, è successo lo scorso autunno e questo comporterà una continuità e stabilità dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni, queste ultime fatte oggetto di forti limitazioni con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Proprio in considerazione dell’introduzione della certificazione verde COVID-19, è il caso di evidenziare alcune casistiche e come queste devono essere affrontate da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tenendo presente che la situazione è in progress e che nelle prossime settimane ci saranno ulteriori disposizioni legislative che andranno ulteriormente ad implementare le regole circa l’obbligatorietà del green pass.
A tal scopo ho predisposto delle Faq che danno evidenza di quelle che potranno essere le situazioni che ci troveremo ad affrontare nei luoghi di lavoro
Ho un tirocinante in azienda, va chiesto il Green Pass anche a lui?
Sì, l’accesso ai locali aziendali è subordinato al possesso del green pass per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo.
All’interno della mia azienda sono presenti anche lavoratori di una impresa che svolge lavori in appalto. Come mi devo comportare?
Il controllo, circa il possesso della certificazione verde COVID-19, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali. La verifica può essere fatta sia da un soggetto nominato dall’azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto.
Quali sono le sanzioni per il lavoratore, del settore privato, che accede al luogo di lavoro senza il Green Pass?
È prevista la sospensione dalla prestazione lavorativa per il lavoratore che non è in possesso della certificazione verde (oppure qualora sia scaduta). La sospensione è attiva fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
L’inadempimento, comunque, non avrà riflessi sulla conservazione del rapporto di lavoro, che è assicurata.
Infine, l’accesso ai luoghi di lavoro, in violazione all’obbligo di possesso del Green Pass, comporterà anche una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro. Senza, con ciò, escludere eventuali conseguenze disciplinari, secondo le previsioni contrattuali di settore.
Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non effettua i dovuti controlli circa il possesso, da parte dei lavoratori, del green pass?
La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.
Ricordo che le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.
Il blocco della prestazione lavorativa, in caso di assenza del Green Pass, è previsto anche per i dipendenti pubblici?
Sì, ma cambiano le sanzioni, in particolare quelle riferite alla sospensione dall’attività lavorativa.
In particolare, il lavoratore che non sarà in possesso della certificazione verde (oppure qualora sia scaduta) verrà considerato assente ingiustificato. Dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
Durante il periodo di assenza e di sospensione il lavoratore non sarà retribuito.
Ma, comunque, non vi potranno essere conseguenze disciplinari né, tantomeno, il lavoratore potrà essere licenziato.
Come avverrà la verifica del Green Pass da parte del datore di lavoro?
La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico.
La verifica dovrà avvenire tramite l’applicazione VerificaC19. L’App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno).
L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).
Da chi deve essere effettuata la verifica ai lavoratori circa la presenza del Green pass?
La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica. In caso di accesso, ai locali aziendali, da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda committente o direttamente dell’impresa appaltatrice.
In questo contesto opera il Validatore Green Pass o di identità digitale, i cui principali obiettivi sono:
- Richiesta all’interessato della Certificazione, il quale dovrà esibire il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
- Verificare con l’App VerificaC19 il QR Code che la certificazione sia valida (l’app VerificaC19 mostri graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa).
- Far sì che l’interessato, su richiesta del verificatore, esibisca un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
La verifica dei Green Pass, secondo quanto previsto all’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, mediante app, ad esempio Verifica 19, che consente di controllare solamente l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Alla verifica sono autorizzati:
- i pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni;
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Per svolgere le suddette attività le persone dovranno avere tra le loro competenze:
- Precisione e affidabilità
- Conoscenza applicativi di base e QRCode
- Capacità di gestire in autonomia il proprio lavoro
Completano il profilo ovviamente soft skill importanti, quali: attitudine al lavoro in autonomia, precisione, buone doti di organizzazione e responsabilità, ottime doti di empatia e comunicazioni, molto gradita Leadership.
Nel settore dei servizi esiste una forte concorrenza sul mercato e la velocità nel contattarli e uno studio di retribuzioni sono le basi per ottimizzare un processo di selezione.
La rivoluzione di Ricercamy
Ricercamy, head hunter rivoluzionario e dinamico, nato nel marzo 2012, si è, sin dalla sua nascita, impegnato ad introdurre nel mondo della Ricerca e Selezione elementi di innovazione che migliorassero la redemption delle attività di Recruiting.
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Cercando personale quotidianamente, i nostri head hunter hanno acquisito un know how e una specializzazione nei loro settori, che ci consentono di essere leader in questo mercato affollato da Recruiter.
Forte dei nostri strumenti, fin dal suo inizio, Ricercamy ha aiutando dalle più piccole Start Up, ai grandi Colossi nella selezione di Personale qualificato difficile da trovare e da inserire. Grazie poi all’offerta commerciale SMART i nostri clienti ci chiedono di svolgere selezioni che tendenzialmente hanno sempre svolto internamente, ma avendo costi certi e non prevedendo né completion fee né esclusiva, si sentono così liberi di delegarci tutta la gestione delle loro vacancy, o quelle attività più ostiche o ripetitive alleggerendosi il lavoro.
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Responsabile Divisione IT