COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: NUOVE NORME E SANZIONI

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Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, c.d. correttivo del Jobs Act, ha introdotto importanti modifiche alla Legge 68/1999 sulla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. Il Consiglio dei Ministri è intervenuto sulle regole di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, definendo, tra le altre, le nuove quote di riserva per le assunzioni obbligatorie e le nuove sanzioni per la violazione delle norme sul collocamento obbligatorio.

Dal 7 ottobre 2016, a fronte dell’inadempimento agli obblighi di legge, la sanzione amministrativa è più che duplicata. Pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo previsto per i casi di lavorazioni ad alto rischio, la nuova sanzione è pari a euro 153,20 (in precedenza euro 62,77) per ogni giorno e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Nei casi di pagamento tempestivo della norma (60 giorni dalla contestazione) è prevista la riduzione della sanzione a un terzo, ossia a euro 51,07. In caso di ottemperanza del datore di lavoro alla diffida degli organi di vigilanza è possibile un’ulteriore riduzione a euro 38,30.

A partire dal 1° gennaio 2017 l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatterà contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili, venendo meno il vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima (15 dipendenti).

I datori di lavoro saranno investiti di tale obbligazione secondo la seguente classificazione:

  • 1 lavoratore disabile se occupano da 15 a 35 dipendenti;

  • 2 lavoratori disabili se occupano da 36 a 50 dipendenti;

  • riserva del 7% dei posti di lavoro a favore di lavoratori disabili e 1% a favore di familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati, se occupano più di 50 dipendenti.

Significativo anche l’intervento sulla soglia di capacità lavorativa che si abbassa a partire dal 60%. La norma infatti stabilisce che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento.

Fania Alemanno

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