A causa di sempre più consistenti tagli della spesa pubblica, i governi della Comunità Europea stanno maggiormente incentivando le aziende ad azioni volte a finanziare ed implementare sistemi di welfare privati. In Italia, il nostro legislatore, con la legge di stabilità 2016 ha introdotto nuove opportunità in materia di Welfare aziendale.
Le novità possono essere riassunte come segue:
1) Tassazione agevolata dei premi di risultato e possibilità di “sostituire” il premo di risultato con beni e servizi
Con alcune modifiche e nuovi limiti è stato reintrodotto lo schema normativo grazie al quale il premio di risultato, erogato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali e legato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, è soggetto ad una tassazione agevolata del 10%.
In aggiunta a tale norma generale è stato previsto anche che Entro il limite di € 2.000 (2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro) il lavoratore potrà volontariamente decidere di sostituire il proprio premio di risultato con beni o servizi di cui all’art. 51 comma 2 e comma 3 ultimo periodo del TUIR, purché le somme ed i valori in questione siano erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali. In quest’ultimo caso ci sarà una defiscalizzazione totale.
2) Modifiche al concetto di “volontarietà” previsto dall’art. 100 e richiamato dall’art. 51 del TUIR;
La lettera f) dell’ Art. 51 comma 2 del TUIR, è stata sostituita dalla seguente: «f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100»; in questo modo si concede più autonomia contrattuale al datore di lavoro.
3) Introduzione di nuovi benefit in natura non imponibili ai fini fiscali (e previdenziali) alla lettera f-bis e f- ter dell’art. 51, comma 2 del TUIR:
Il testo della nuova lettera f-bis è la seguente: “Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”;
Rispetto al testo precedente scompaiono le “colonie climatiche” sostituite da ludoteche e centri estivi e invernali e vengono ampliati i percorsi di studio “agevolabili”.
Inoltre, dopo la lettera f-bis) è stata inserita la seguente:
«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12»;
Infine, la legge di stabilità incentiva l’utilizzazione dei voucher, tramite l’inserimento del comma 3 bis nell’art.51 del TUIR.
«3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale».
Dalla lettura della norma è chiaro l’intervento del legislatore che vuole incentivare il welfare privato attraverso una politica fiscale. Tuttavia, ad oggi, in attesa del decreto di attuazione, rimangono ancora in sospeso alcuni quesiti del tipo: come viene identificata una persona “anziana” o “non autosufficiente”; quale documentazione deve produrre il lavoratore per l’esenzione di tale benefit, tra i servizi “integrativi” all’istruzione rientrano o meno le gite scolastiche.
Per rispondere a questi quesiti siamo in attesa del decreto di attuazione e di circolari ministeriali.
Il nostro collaboratore
Domenico Antonacci